ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

HEREUSIUM

 

 

STATUTO

 

Art. 1. E' stata costituita l'Associazione culturale sportiva dilettantistica   "HEREUSIUM"  in breve anche: “HEREUSIUM  A.C.S.D.” con sede in Ragusa, via Renato Serra, 16.

 

Art. 2. L'Associazione non persegue finalità di lucro, ha carattere apolitico ed aconfessionale ed ha lo scopo di:

ü      promuovere, sviluppare, tutelare e propagandare,ogni attività ricreativa,  artistica, culturale, turistica, ambientale, sportiva, assistenziali, di prevenzione sanitaria.

ü      gestire locali sociali attrezzati di bar e cucina per fornire ai soci cibi e bevande;

ü      stipulare accordi, per incentivazione turistica, con alberghi, ristoranti; agriturismo, villaggi turistici, agenzie di viaggio, enti provinciali e regionali del turismo, scuole, enti economici e politici, parrocchie e congregazioni varie;

ü      promuovere la pratica e l’organizzazione di attività sportive  dilettantistiche provvedendo anche a partecipare alle loro competizioni.

 

Art. 3. Per svolgere la propria attività l'Associazione si avvarrà del contributo, dei propri soci, da eventuali contributi di Enti pubblici e di altre Associazioni pubbliche e private, di beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, degli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; del ricavato di manifestazioni o attività sociali e dalla partecipazione ad esse; nonché di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Se ritenuto necessario per il conseguimento dei fini sociali e per lo sviluppo dell'attività, l'Associazione potrà in seguito aprire sedi secondarie previa apposita deliberazione effettuata dal Consiglio  Direttivo.

 

Art. 4. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

·        L'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);

·        il Presidente;

·        il Consiglio Direttivo.

            Tutti gli incarichi sociali e direttivi, s'intendono sin d’ora a titolo gratuito.

            È fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

È negata la trasferibilità della quota associativa essa non è  rivalutabile

 

Art. 5. HEREUSIUM  A.C.S.D. è una Associazione regolata dal presente Statuto e per quanto non previsto in questo, dalle disposizioni di legge in materia di Associazione. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un   minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dalla Assemblea dei   Soci (maggiorenni) per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio, nella prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

 

Art. 6. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Tanto il Presidente che i membri del consiglio direttivo possono essere rieletti.

 

Art. 7. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi  presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. È fatto espresso divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito delle medesime discipline praticate dall’Associazione.

             

Art. 8. Spetta al Consiglio Direttivo di:

(a)      deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

(b)     proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;

(c)      assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;

(d)     adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;

(e)      redigere il regolamento dell'associazione;

(f)       redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative;

(g)      fissare le date e convocare le assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno), convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci; 

(h)     programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea, dello statuto  e le finalità dell'Associazione. 

 

Art. 9.  L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo così come il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 

Art.10. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può  esercitare i poteri del Consiglio salvo successiva ratifica da parte di  questo alla prima riunione.

 

Art.11. Sono Soci le persone od enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione  non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minore, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. I soci  hanno tutti gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’associazione.

               

Art.12. La qualità di socio si perde:  per decesso, dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata entro il 30 ottobre dell’anno in corso;  per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'Associazione. Inoltre, il socio, potrà essere escluso previa deliberazione adottata  Consiglio Direttivo nell’ipotesi in cui lo stesso commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'associazione e/o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il socio espulso non può più essere riproposto. Altri provvedimenti possono essere il richiamo e la sospensione, precisandone anche la durata, che sono di competenza del Consiglio.

 

Art.13. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dalla fine dell’ esercizio solare, con apposito   avviso da affiggersi  nella sede almeno otto giorni prima della data di   convocazione, contestualmente all’invio dell’apposito invito spedito presso il domicilio dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del C.C. Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci e le deliberazioni si intenderanno adottate con l’approvazione della maggioranza dei presenti.

 

Art.14. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione,   potranno prendere parte all'assemblea  sia ordinaria che straordinaria. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

              Spetta all’Assemblea dei soci:

a)   decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio direttivo;

b)   deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)    eleggere il Consiglio Direttivo;

d)   discutere ed approvare ogni altro argomento posto all’ordine del giorno  dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea dei soci si impegna e si obbliga fin d’ora ad accettare lo statuto ed il regolamento ai fini sportivi del CSEN e dalle federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate riconosciute dal CONI  a cui sarà affiliata.

 

Art.15. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo dovesse ritenere anche due Scrutatori.  Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal  Presidente e dal Segretario ed eventualmente se nominati dagli Scrutatori. Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti presenti in assemblea.

 

Art.16. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto  favorevole di almeno i 4/5 dei presenti. In tal caso i beni della stessa verranno sentito l’eventuale organismo di controllo di cui all’art. 3 comma               190, della legge 23/12/1996, n. 662 attribuiti ad una associazione o ad un  ente, scelti dall'assemblea  avente i fini analoghi a quelli  dell'associazione stessa.

 

Art.17. Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli       statuti e i regolamenti delle Centro Sportivo Educativo Nazionale o se diverso, dell’ente di promozione sportiva a cui l’Associazione sarà  affiliata in quel momento.

 

Art.18. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti in lite mentre il terzo sarà il Presidente del comitato provinciale dell’ente di promozione sportiva a cui l’associazione sarà affiliata in  quel momento o se questi rifiutasse dall’avvenuta designazione da parte del  Presidente del Tribunale di Ragusa. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.