ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
HEREUSIUM
STATUTO
Art. 1. E' stata costituita l'Associazione culturale sportiva
dilettantistica "HEREUSIUM" in breve anche: “HEREUSIUM A.C.S.D.” con sede in Ragusa, via Renato
Serra, 16.
Art.
ü
promuovere, sviluppare, tutelare e propagandare,ogni
attività ricreativa, artistica,
culturale, turistica, ambientale, sportiva, assistenziali, di prevenzione
sanitaria.
ü
gestire locali sociali attrezzati di bar e cucina per
fornire ai soci cibi e bevande;
ü
stipulare accordi, per incentivazione turistica, con
alberghi, ristoranti; agriturismo, villaggi turistici, agenzie di viaggio, enti
provinciali e regionali del turismo, scuole, enti economici e politici,
parrocchie e congregazioni varie;
ü
promuovere la pratica e l’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche provvedendo
anche a partecipare alle loro competizioni.
Art. 3. Per svolgere la propria attività l'Associazione si avvarrà del
contributo, dei propri soci, da eventuali contributi di Enti pubblici e di
altre Associazioni pubbliche e private, di beni mobili ed immobili che
diverranno di proprietà dell'Associazione, degli eventuali fondi di riserva
costituiti dalle eccedenze di bilancio; di eventuali erogazioni, donazioni e
lasciti; del ricavato di manifestazioni o attività sociali e dalla
partecipazione ad esse; nonché di ogni altra entrata che concorra ad
incrementare l'attivo sociale. Se ritenuto necessario per il conseguimento dei
fini sociali e per lo sviluppo dell'attività, l'Associazione potrà in seguito
aprire sedi secondarie previa apposita deliberazione effettuata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4. Gli organi sociali dell'Associazione
sono:
·
L'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
·
il Presidente;
·
il Consiglio Direttivo.
Tutti
gli incarichi sociali e direttivi, s'intendono sin d’ora a titolo gratuito.
È fatto assoluto divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve
o capitale durante la vita associativa.
È negata la
trasferibilità della quota associativa essa non è rivalutabile
Art. 5. HEREUSIUM A.C.S.D. è una
Associazione regolata dal presente Statuto e per quanto non previsto in questo,
dalle disposizioni di legge in materia di Associazione. L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette,
eletti dalla Assemblea dei Soci
(maggiorenni) per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un
consigliere il Consiglio, nella prima riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 6. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Tanto
il Presidente che i membri del consiglio direttivo possono essere rieletti.
Art. 7. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e
comunque almeno una volta all'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. Il Consiglio è presieduto
dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal
più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto, su
apposito libro, il relativo verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. È fatto espresso divieto agli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre associazioni sportive nell’ambito delle medesime discipline
praticate dall’Associazione.
Art. 8. Spetta al Consiglio Direttivo
di:
(a)
deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
(b)
proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per
morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
(c)
assumere le deliberazioni in merito al comportamento
dei soci durante l'attività sociale;
(d)
adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari
verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
(e)
redigere il regolamento dell'associazione;
(f)
redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da
sottoporre all'assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le
quote associative;
(g)
fissare le date e convocare le assemblee
ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno), convocare l'Assemblea
straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
(h)
programmare l'attività dell'Associazione
rispettando le direttive dell'Assemblea, dello statuto e le finalità dell'Associazione.
Art. 9. L'esercizio finanziario si
chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni
esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo così
come il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Art.10. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei
deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo successiva
ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.11. Sono Soci le persone od enti la cui domanda di ammissione sarà
accettata dal Consiglio, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui
decisione non è ammesso appello. La
domanda di ammissione a socio da parte di un minore, dovrà essere controfirmata
da chi ne esercita la potestà. I soci
hanno tutti gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’associazione.
Art.12. La qualità di socio si perde: per decesso, dimissioni volontarie comunicate
a mezzo lettera raccomandata entro il 30 ottobre dell’anno in corso; per morosità, il socio infatti che non
provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si
intenderà automaticamente escluso dall'Associazione. Inoltre, il socio, potrà
essere escluso previa deliberazione adottata Consiglio Direttivo nell’ipotesi in cui lo
stesso commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'associazione e/o
con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il
socio espulso non può più essere riproposto. Altri provvedimenti possono essere
il richiamo e la sospensione, precisandone anche la durata, che sono di
competenza del Consiglio.
Art.13. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta
l'anno entro i primi quattro mesi dalla fine dell’ esercizio solare, con
apposito avviso da affiggersi nella sede almeno otto giorni prima della data
di convocazione, contestualmente
all’invio dell’apposito invito spedito presso il domicilio dei soci.
L'Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno
un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del C.C. Tanto l'Assemblea ordinaria
che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei
soci e le deliberazioni si intenderanno adottate con l’approvazione della
maggioranza dei presenti.
Art.14. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
Tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione, potranno prendere parte all'assemblea sia ordinaria che straordinaria. I soci non
possono farsi rappresentare da altri soci. Vale l'eleggibilità libera degli
organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di
voto.
Spetta all’Assemblea dei
soci:
a)
decidere sulla relazione morale e finanziaria del
Consiglio direttivo;
b)
deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo
predisposto dal Consiglio Direttivo;
c)
eleggere il Consiglio Direttivo;
d)
discutere ed approvare ogni altro argomento posto
all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea
dei soci si impegna e si obbliga fin d’ora ad accettare lo statuto ed il regolamento
ai fini sportivi del CSEN e dalle federazioni sportive nazionali del CONI o
alle discipline associate riconosciute dal CONI
a cui sarà affiliata.
Art.15. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza
dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio
Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo dovesse
ritenere anche due Scrutatori. Delle
riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente
se nominati dagli Scrutatori. Le eventuali modifiche al presente Statuto
potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei
soci. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti
presenti in assemblea.
Art.16. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con
voto favorevole di almeno i 4/5 dei
presenti. In tal caso i beni della stessa verranno sentito l’eventuale
organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 attribuiti
ad una associazione o ad un ente, scelti
dall'assemblea avente i fini analoghi a
quelli dell'associazione stessa.
Art.17. Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché
agli statuti e i regolamenti delle Centro Sportivo
Educativo Nazionale o se diverso, dell’ente di promozione sportiva a cui
l’Associazione sarà affiliata in quel
momento.
Art.18. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione
o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di
tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti in lite mentre il terzo
sarà il Presidente del comitato provinciale dell’ente di promozione sportiva a
cui l’associazione sarà affiliata in
quel momento o se questi rifiutasse dall’avvenuta designazione da parte
del Presidente del Tribunale di Ragusa. Essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.